La sorte di Vincenzo De Luca è segnata: deve essere sospeso dalla carica.
La legge Severino prevede la sospensione immediata dell'eletto
proclamato subito dopo la condanna , anche non passata in giudicato per
abuso in atti di ufficio. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno
stabilito che a esprimersi sui ricorsi contro l'applicazione della
Severino sono i Giudici ordinari e non quelli amministrativi. La prima
conseguenza è che decadono le questioni sollevate dal Tar davanti alla
Corte Costituzionale perché proposte da un giudice che non aveva
giurisdizione. Nel caso della Campania, De Luca potrà essere proclamato
eletto, ma subito dopo dovrà essere sospeso, contrariamente a quanto
sostiene Raffaele Cantone. E dovrà essere il Presidente del Consiglio
Matteo Renzi a firmare il decreto di sospensione. Si tratta di un atto
dovuto. Come avvenne per il Presidente della Regione Calabria Giuseppe
Scopelliti. Nè può pensarsi a un ritardo procedurale o a una
valutazione discrezionale dell'esecutivo, poiché la Cassazione a Sezioni
Unite ha stabilito che la sospensione è un atto vincolato per cui non
esiste potere discrezionale da parte del Capo del Governo o del
prefetto. Del resto lo stesso Vincenzo De Luca ritiene che la legge
Severino sia immediatamente applicabile, tanto da avere implicitamente
sollecitato il Governo a una sua modifica tempestiva. Quanto alla
ipotesi di un rallentamento della procedura amministrativa , se fatta
per consentire a De Luca di preparare un programma di Governo, di
nominare il vice e la giunta regionale, tale condotta dilatoria
potrebbe integrare a sua volta il delitto di abuso di ufficio mediante
ritardo doloso. La Corte Costituzionale ha già spiegato che la
“sospensione obbligatoria integri un vero e proprio impedimento del
Presidente che gli preclude l'esercizio delle attribuzioni connesse alla
carica con conseguente impossibilità di compiere qualunque atto”.
Quanto alla incostituzionalità della legge Severino per eccesso di
delega (ar76 Cost) in quanto la legge-delega avrebbe collegato le
conseguenze della sospensione o della decadenza unicamente alle sentenze
di condanna definitive, e non anche a quelle non definitive, i giudici
del Consiglio d Stato evidenziano che il concetto di "sospensione"
implica di per sé il riferimento a un presupposto ( la condanna penale)
non ancora definitivo: se il Parlamento ha voluto mantenere, a fianco
della misura della decadenza, anche la possibilità della "sospensione"
della carica elettiva, ciò ha fatto - evidentemente - sull'implicito
presupposto che tale misura (a differenza della decadenza, che si
appoggia a una condanna definitiva) non può non inerire che a una
condanna non definitiva, in linea con la natura tipicamente cautelare
che la pervade. E laddove il legislatore delegante ha fatto riferimento
all'istituto della "sospensione", ha richiamato la necessità che anche
le sentenze non definitive di condanna possano assumere un importante
ruolo nel delineare il complessivo istituto dell'incandidabilità,
quantomeno sotto l'aspetto dell'anticipazione degli effetti preclusivi
sulla carica elettiva, tipici della sentenza definitiva. Da qui deriva
che Vincenzo De Luca deve essere sospeso e nel frattempo non sembra
potere non solo fare programmi ma neppure nominare il vice e la giunta.
E che occorre procedere a nuove elezioni.