La sorte di Vincenzo De Luca è segnata: deve essere sospeso dalla carica.
 La legge Severino prevede la sospensione  immediata  dell'eletto 
proclamato subito dopo la condanna , anche non passata in giudicato  per
 abuso in atti di ufficio. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno 
stabilito che a esprimersi  sui ricorsi contro l'applicazione della 
Severino sono i Giudici ordinari e non quelli amministrativi. La prima 
conseguenza è che decadono le questioni sollevate dal Tar davanti alla 
Corte Costituzionale perché proposte da un giudice che non aveva 
giurisdizione. Nel caso della Campania, De Luca potrà essere proclamato 
eletto, ma subito dopo dovrà essere sospeso, contrariamente a quanto 
sostiene Raffaele Cantone. E dovrà essere il Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi a firmare il decreto di sospensione. Si tratta di un atto 
dovuto. Come avvenne per il Presidente della Regione Calabria Giuseppe 
Scopelliti. Nè può pensarsi a un ritardo procedurale o a una  
valutazione discrezionale dell'esecutivo, poiché la Cassazione a Sezioni
 Unite ha stabilito che la sospensione è un atto vincolato  per cui  non
 esiste potere discrezionale da parte del Capo del Governo o del 
prefetto. Del resto lo stesso Vincenzo De Luca ritiene che la legge 
Severino sia immediatamente applicabile, tanto da avere  implicitamente 
sollecitato il  Governo a una sua modifica tempestiva. Quanto alla  
ipotesi di un rallentamento della procedura amministrativa , se fatta 
per consentire a De Luca di preparare un programma di Governo, di 
nominare il vice e la giunta regionale, tale condotta  dilatoria 
potrebbe integrare a sua volta il delitto di abuso di ufficio mediante 
ritardo  doloso. La Corte Costituzionale ha già  spiegato che la 
“sospensione obbligatoria integri un vero e proprio impedimento  del 
Presidente che gli preclude l'esercizio delle attribuzioni connesse alla
 carica con conseguente impossibilità di compiere qualunque atto”.  
Quanto alla incostituzionalità della legge Severino  per eccesso di 
delega (ar76 Cost) in quanto  la legge-delega avrebbe collegato le 
conseguenze della sospensione o della decadenza unicamente alle sentenze
 di condanna definitive, e non anche a quelle non definitive, i giudici 
del Consiglio d Stato  evidenziano che il concetto di "sospensione" 
implica di per sé il riferimento a un presupposto ( la condanna penale) 
non ancora definitivo: se il Parlamento ha voluto mantenere, a fianco 
della misura della decadenza, anche la possibilità della "sospensione" 
della carica elettiva, ciò ha fatto - evidentemente - sull'implicito 
presupposto che tale misura (a differenza della decadenza, che si 
appoggia a una condanna definitiva) non può non inerire che a una 
condanna non definitiva, in linea con la natura tipicamente cautelare 
che la pervade. E laddove il legislatore delegante ha fatto riferimento 
all'istituto della "sospensione", ha richiamato la necessità che anche 
le sentenze non definitive di condanna  possano assumere un importante 
ruolo nel delineare il complessivo istituto dell'incandidabilità, 
quantomeno sotto l'aspetto dell'anticipazione  degli effetti preclusivi 
sulla carica elettiva, tipici della sentenza definitiva. Da qui deriva 
che Vincenzo De Luca deve essere sospeso e nel frattempo  non sembra 
potere non solo fare programmi ma neppure nominare  il vice e la giunta.
 E che occorre procedere a nuove elezioni.