giovedì 4 giugno 2015

La sorte di Vincenzo De Luca

La sorte di Vincenzo De Luca è segnata: deve essere sospeso dalla carica. La legge Severino prevede la sospensione  immediata  dell'eletto proclamato subito dopo la condanna , anche non passata in giudicato  per abuso in atti di ufficio. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che a esprimersi  sui ricorsi contro l'applicazione della Severino sono i Giudici ordinari e non quelli amministrativi. La prima conseguenza è che decadono le questioni sollevate dal Tar davanti alla Corte Costituzionale perché proposte da un giudice che non aveva giurisdizione. Nel caso della Campania, De Luca potrà essere proclamato eletto, ma subito dopo dovrà essere sospeso, contrariamente a quanto sostiene Raffaele Cantone. E dovrà essere il Presidente del Consiglio Matteo Renzi a firmare il decreto di sospensione. Si tratta di un atto dovuto. Come avvenne per il Presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti. Nè può pensarsi a un ritardo procedurale o a una  valutazione discrezionale dell'esecutivo, poiché la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la sospensione è un atto vincolato  per cui  non esiste potere discrezionale da parte del Capo del Governo o del prefetto. Del resto lo stesso Vincenzo De Luca ritiene che la legge Severino sia immediatamente applicabile, tanto da avere  implicitamente sollecitato il  Governo a una sua modifica tempestiva. Quanto alla  ipotesi di un rallentamento della procedura amministrativa , se fatta per consentire a De Luca di preparare un programma di Governo, di nominare il vice e la giunta regionale, tale condotta  dilatoria potrebbe integrare a sua volta il delitto di abuso di ufficio mediante ritardo  doloso. La Corte Costituzionale ha già  spiegato che la “sospensione obbligatoria integri un vero e proprio impedimento  del Presidente che gli preclude l'esercizio delle attribuzioni connesse alla carica con conseguente impossibilità di compiere qualunque atto”.  Quanto alla incostituzionalità della legge Severino  per eccesso di delega (ar76 Cost) in quanto  la legge-delega avrebbe collegato le conseguenze della sospensione o della decadenza unicamente alle sentenze di condanna definitive, e non anche a quelle non definitive, i giudici del Consiglio d Stato  evidenziano che il concetto di "sospensione" implica di per sé il riferimento a un presupposto ( la condanna penale) non ancora definitivo: se il Parlamento ha voluto mantenere, a fianco della misura della decadenza, anche la possibilità della "sospensione" della carica elettiva, ciò ha fatto - evidentemente - sull'implicito presupposto che tale misura (a differenza della decadenza, che si appoggia a una condanna definitiva) non può non inerire che a una condanna non definitiva, in linea con la natura tipicamente cautelare che la pervade. E laddove il legislatore delegante ha fatto riferimento all'istituto della "sospensione", ha richiamato la necessità che anche le sentenze non definitive di condanna  possano assumere un importante ruolo nel delineare il complessivo istituto dell'incandidabilità, quantomeno sotto l'aspetto dell'anticipazione  degli effetti preclusivi sulla carica elettiva, tipici della sentenza definitiva. Da qui deriva che Vincenzo De Luca deve essere sospeso e nel frattempo  non sembra potere non solo fare programmi ma neppure nominare  il vice e la giunta. E che occorre procedere a nuove elezioni.

Difesa collettiva della Costituzione contro i demagoghi