Roma 9 luglio 2015
illustre signor Presidente della Repubblica
so
 bene che le possibilità che lei non firmi  la legge sulla buona scuola 
 sono poche. E tuttavia, in un momento grave per le sorti della 
democrazia e della libertà,  sento il dovere di rivolgermi a Lei, quale 
massimo garante della Costituzione, per dare un contributo di conoscenza
 sul problema complesso e per  richiamare la Sua  vigile attenzione 
sulla opportunità , prima di  promulgare la legge ,  di  chiedere,  in 
base all'art 74 della Costituzione, con messaggio motivato alle Camere, 
una nuova deliberazione che sia conforme alla lettera e allo spirito 
della Costituzione repubblicana.
1. La democrazia è un 
sistema di regole stabilite inderogabilmente, dalla Costituzione , ex 
art 1, e vincolanti per  Parlamento e  Governo. Ebbene queste regole non
 sembrano essere  state osservate al Senato con il voto di fiducia sulla
 legge. Infatti la  fissazione di “linee guida per valutare il premio 
dei docenti” , che poi avrà incidenza sulla carriera dei docenti, 
premiati e non, è prevista, nella legge  approvata al Senato con la 
fiducia,  entro il 2018, con una delega generica al Governo su 
una materia fondamentale. Ciò  va contro l'articolo  76 della 
Costituzione, per il quale “l'esercizio della funzione legislativa non 
può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e 
criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti 
definiti”, principi e oggetti  che  mancano del tutto nella legge de quo
 agitur. Inoltre l'art 72 della Cost prevede che “la procedura normale 
di esame  e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre 
adottata per disegni di legge  in materia costituzionale ed elettorale e
 per quelli di delegazione legislativa”.
2. Dopo oltre 15 
anni di assenza di regole su reclutamento e utilizzo del precariato 
istituzionalizzato con la l. 143/2004 e  con la l. 128/2013, la Corte di
 Giustizia Europea con sentenza  26 novembre 2014, ha  condannato 
l’Italia per violazione della Direttiva 1999/70/CE, avendo costretto al 
precariato 400 mila  docenti benemeriti privati del diritto al lavoro e 
alla dignità. Situazione non eliminata dalla legge sulla scuola. La 
precarietà  e gli stipendi inadeguati di docenti precari e di ruolo 
violano l'art 36 della Costituzione secondo cui “il lavoratore – tra cui
 l' insegnante- ha diritto a una retribuzione proporzionata alla 
quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque tale da garantire 
una vita libera e dignitosa”. E 600 euro al mese per i precari e 1800 
euro per i docenti di ruolo  dopo 30 anni non sono tali da garantire 
 una vita libera e  dignitosa.
Il mancato rispetto della sentenza 
della corte di Giustizia da parte del Governo  viola: 1) l'art  10 della
 Costituzione secondo cui “l'ordinamento  giuridico italiano si 
conforma  alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute”,  tra le quali rientra la direttiva 1999/70/CE , nonché 
 2) l'art 117 della Costituzione secondo cui “la potestà legislativa è 
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione  
nonché dei vincoli derivanti  dall'ordinamento comunitario e  dagli 
obblighi internazionali”, tali essendo anche quelli derivanti dalla 
Sentenza della Corte di Giustizia europea  relativa alla stabilizzazione
 dei precari.
3.  Nella legge  i poteri di gestione  della
 scuola,  prima affidati  al solo dirigente scolastico , sono stati poi 
affidati a un organo collegiale. A scegliere gli insegnanti più 
meritevoli,  sarà un  “Comitato di sette membri, tra cui  il preside , 
tre docenti insediati dal Consiglio di Istituto e per metà dal collegio 
dei docenti , un membro esterno, un genitore e uno studente , che 
individueranno  i migliori  e più impegnati tra i docenti  da valutare” .
  Tutto ciò con conseguenze inaccettabili sulla armonia  tra i docenti e
 sulla imparzialità nella gestione della scuola.  Questa norma si pone 
in contrasto con la Costituzione . Infatti i criteri di valutazione del 
merito dei docenti vanno  stabiliti per legge  e non attribuiti a scelte
 discrezionali di presidi, dirigenti scolastici o comitati di cui fanno 
parte  membri esterni, genitori e studenti, che non sono né ben 
informati sul rendimento né imparziali . Infatti l'art 97 stabilisce che
 “i pubblici uffici sono organizzati  secondo disposizioni di legge
 in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità  
dell'amministrazione”. Ma viene violato anche l'art 33 della 
Costituzione sulla libertà di insegnamento: un  docente che dovrà essere
 giudicato  da un comitato di cui faranno  parte  anche i genitori degli
 studenti,  un rappresentante degli stessi studenti e un membro esterno,
  non sarà più libero,  ma sarà condizionato da interferenza di soggetti
 non imparziali.
4. Un aspetto centrale del ddl  sulla 
“Buona Scuola” riguarda  il corretto finanziamento delle scuole private,
 cd paritarie , e statali. Primo punto  La riforma prevede (art 17)
 per i contribuenti italiani la possibilità di donare  il 5 per mille  
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  alle scuole statali o 
alle scuole private. Il punto in questione  ha portato  plurime  novità 
 negative. E ciò per l'aumento dei beneficiari privati  idonei ad 
ottenere le donazioni.  Passati da 50.000 a quasi 96.000 . Questo metodo
 di distribuzione  di risorse pubbliche premia le scuole pubbliche o 
private  che hanno non solo più sostenitori, ma anche sostenitori più 
abbienti   rispetto a scuole dislocate in zone povere  , andando così ad
 accentuare  diseguaglianze già esistenti tra le scuole. Ad  esempio,  
riceverà un maggior finanziamento la scuola che si trova ai Parioli  a 
Roma, rispetto alle scuole che si trovano   a Centocelle ,  al Tiburtino
 e al Prenestino, per non parlare degli istituti scolastici di  paesini 
poveri  le cui scuole avrebbero un beneficio ancora minore.
5.
 Appare evidente che con l'art 17 della legge   si  viola 1) l'art 3  1 c
 della Costituzione che afferma  eguaglianza sociale dei cittadini: ci 
sarebbero cittadini e studenti di zone benestanti,  avvantaggiati dal  5
 per mille,  rispetto a genitori  e studenti, che frequentano scuole di 
zone con cittadini  con redditi minimi o privi di reddito, che del 5 per
 mille non fruiranno;  2) l'art 3  2 comma della Cost, perché la 
Repubblica , sottraendo una parte delle imposte alla scuola pubblica , 
viene meno, per mancanza di risorse,  al  dovere di  “rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale , che limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza, impediscono  il pieno sviluppo della persona  
umana” , specie dei più poveri. Questi infatti  non fruirebbero della 
donazione del 5 per mille  a differenza dei  più  abbienti, e del 
diritto dovere  dello Stato di istituire  scuole statali per tutti gli 
ordini e gradi  ex art 33  3) l'art  34 della Costituzione sulla 
gratuità della scuola pubblica dell'obbligo.
6. Articolo 18  Il
 cosiddetto School bonus prevede  benefici fiscali per chi versa denaro 
alle scuole. La  norma contrasta con almeno tre articoli della 
Costituzione. Anzitutto con l'art 53 perché i più ricchi  godranno di 
benefici fiscali previsti a favore di coloro che in cambio di 
“erogazioni liberali in favore di istituzioni scolastiche” anche 
private. Invero  l'art 53 della Costituzione,  prevede che  “tutti sono 
tenuti a concorrere  alle spese pubbliche – tra cui quelle per la scuola
 pubblica- in ragione della loro capacità contributiva”; i più abbienti 
fruiscono di benefici fiscali a scapito della scuola pubblica. Se tali 
fruitori   pagassero   le somme dovute a titolo di imposta, lo Stato 
potrebbe dare attuazione all'articolo 33 della Costituzione, secondo 
cui  “la Repubblica  istituisce scuole statali per tutti gli ordini e 
gradi”. La norma viola anche  il principio di eguaglianza dei cittadini 
di fronte alla legge ex art 3, esistendo lavoratori che vivono in zone  o
 paesi ove queste erogazioni liberali – che tali non sono- non si 
verificano. Con l'ulteriore paradosso che se i cittadini  benestanti  
 pagano al fisco interamente  le somme  dovute , le scuole pubbliche non
 fruiscono di “strutture , manutenzione e potenziamento “, di cui godono
  i paesi e le zone in cui vivono evasori fiscali.
7. Articolo 19 (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica)
Ultima
 modifica in materia di agevolazioni fiscali  consiste nelle detrazioni 
IRPEF, in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli in scuole 
appartenenti al sistema nazionale di istruzione, per le spese sostenute 
per la frequenza delle scuole sopra indicate. La disposizione de quo 
riguarda di fatto  solo le spese sostenute per la frequenza di scuole private e
 prevede una detrazione dall’IRPEF pari al 19% delle spese sostenute per
 la frequenza delle scuole sopra indicate. In tal caso vi è il 
finanziamento delle scuole private  grazie alle somme versate dai 
contribuenti soggetti all'IRPEF, con una evidente violazione dell'art 
33  terzo comma della Costituzione secondo cui “ enti e privati hanno i 
diritto di istituire  scuole e istituiti di educazione senza oneri per 
lo Stato”, mentre in questo caso gli oneri per lo Stato sono 
rappresentati dalle detrazioni IRPEF che  vanno a favore della scuola 
privata per le quali non si applica l'art 34 della Costituzione, essendo
 esse scuole non gratuite. E sarebbe violato anche l'art 53 della 
Costituzione  sul principio che tutti sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in proporzione della loto capacità contributiva.
8.
 Per contro , nessun beneficio va alle scuole pubbliche e alle famiglie 
non abbienti dall'art 19. In realtà  i senza reddito o quelli con 
reddito minimo  hanno comunque  il dirittodovere  di inviare  i figli a 
scuola pubblica che è  gratuita , in base all'art  34 della Costituzione
 che stabilisce “l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
 è obbligatoria e gratuita”.  Le sole scuole che fruiranno del 
finanziamento sono le scuole private. Che non sono gratuite. La norma 
(art 19) comporta come conseguenza  che   ingenti risorse pubbliche  
sono sottratte alla scuola pubblica, sicché la Repubblica, ancora una 
volta , non adempie, per mancanza di fondi,  al dovere di  “rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e privato che limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza , impediscono  il pieno sviluppo della persona 
umana e la effettiva partecipazione di tutti  i lavoratori alla  
organizzazione politica  economica e sociale del Paese”.
9.
 Individuate le principali novità introdotte in materia di agevolazioni 
fiscali dalla  legge non ci resta che analizzare la scelta politica 
portata avanti dal governo :  le presunte agevolazioni mostrano  la 
volontà di riformare sensibilmente il modello di scuola italiano, non 
solo da un punto di vista strutturale, ma soprattutto da un punto di 
vista culturale, sociale ed economico. E' evidente la spinta sempre più 
netta verso un sistema di finanziamento pubblico della scuola privata e 
un finanziamento  privato della scuola pubblica, in netta 
contrapposizione con l’idea di istruzione pubblica, di qualità e 
accessibile a tutti così come previsto dalla Costituzione agli articoli 3
 , 9, 33 e 34.  Nel nostro caso sarebbe violato  l'art 9 della 
Costituzione, secondo cui  la Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica, poiché la  destinazione 
delle risorse alla scuola priva non lo consentono.
10. Il 
nostro appello ad agire ai sindacati confederali è caduto nel vuoto: una
 sterile e inutile critica  è l'ultimo atto di una sostanziale inerzia 
di fronte alla legge.  Si può pensare di difendere la  scuola pubblica 
con discorsi moralistici come “la legge non risolve il problema del 
precariato, mortifica la partecipazione e la collegialità, non rispetta 
la libertà di insegnamento, propone una idea distorta di valutazione e 
di merito” ? Mentre  nessuna iniziativa decisiva  contro la legge  vi è 
stata da parte dei sindacati? Le parole sono e restano vacui suoni, e la
 strada per la perdizione  è stata sempre accompagnata a finte 
proclamazioni  di devozione a un ideale: la libertà e l'eguaglianza dei 
diritti sociali  non si attuano con quello che si dice , ma con 
l'applicazione e l'azione, mancate nel momento più grave  dell'attacco 
alla Costituzione, il cui nome e le cui violazioni  non compaiono  nel 
manifesto dei sindacati.
Queste osservazioni  affido alla 
Sua attenzione, signor Presidente, segnalando  i molteplici profili di 
incostituzionalità della legge  nella speranza che Ella,  in base agli 
artt 54 e 74 della Costituzione, possa chiedere alle Camere una nuova 
deliberazione sul disegno di legge sulla Buona Scuola.
Con i sensi della più alta considerazione
Ferdinando Imposimato
9 luglio 2015