sabato 24 ottobre 2015

Grande processo alle Nazioni Unite


Cari amici, quest'anno è il 70 anniversario delle Nazioni Unite nate nel 1945 per scongiurare altre guerre dopo i due conflitti che portarono a oltre 50 milioni di morti. Il festival della diplomazia ha organizzato questo evento. Alcuni grandi giornalisti , giuristi e docenti parlano dell' ONU , a favore e contro. Compiti primari delle NU sono secondo lo Statuto, garantire la pace, non con interventi unilaterali di singoli Stati (guerre preventive) ma con misure collettive decise dall'ONU (art.1) per prevenire minacce, reprimere atti di aggressione, risolvere, secondo il diritto internazionale, le controversie tra Stati; sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio di eguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei popoli; risolvere i problemi economici, sociali, culturali e umanitari promuovendo l'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole. Purtroppo gli obiettivi di pace eguaglianza e sviluppo economico e sociale dei popoli sono inadempiuti; sono aumentati i conflitti in varie parti del mondo e sono cresciute le diseguaglianze sicché milioni di persone vivono in condizioni di povertà e senza dignità. Da ciò le grandi migrazioni. Tuttavia l'ONU resta una istituzione necessaria contro le guerre preventive delle superpotenze che minacciano la pace nel mondo. Bisogna cambiare dando maggiore peso ai cittadini e all'assemblea generale. Il 25 ottobre pv si celebra un processo simbolico per accertare se l'ONU ha adempito agli obblighi dello Statuto e cosa fare per migliorarne il funzionamento in difesa della pace, della eguaglianza e dello sviluppo dei popoli. E ci saranno prestigiosi testi dell'accusa e della difesa. Il processo si deciderà con il giudizio dei cittadini in sala.
I nostri padri costituenti volevano l'ONU. E scrissero l'art.11 della Costituzione , rivoluzionario in senso vero <<l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo>>.




Domenica 25 Ottobre 2015 ore 11.00
Teatro di Dioscuri
Via Piacenza, 1
Roma

giovedì 9 luglio 2015

Signor Presidente della Repubblica prof Sergio Mattarella

Roma 9 luglio 2015

illustre signor Presidente della Repubblica
so bene che le possibilità che lei non firmi  la legge sulla buona scuola  sono poche. E tuttavia, in un momento grave per le sorti della democrazia e della libertà,  sento il dovere di rivolgermi a Lei, quale massimo garante della Costituzione, per dare un contributo di conoscenza sul problema complesso e per  richiamare la Sua  vigile attenzione sulla opportunità , prima di  promulgare la legge ,  di  chiedere,  in base all'art 74 della Costituzione, con messaggio motivato alle Camere, una nuova deliberazione che sia conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione repubblicana.

1. La democrazia è un sistema di regole stabilite inderogabilmente, dalla Costituzione , ex art 1, e vincolanti per  Parlamento e  Governo. Ebbene queste regole non sembrano essere  state osservate al Senato con il voto di fiducia sulla legge. Infatti la  fissazione di “linee guida per valutare il premio dei docenti” , che poi avrà incidenza sulla carriera dei docenti, premiati e non, è prevista, nella legge  approvata al Senato con la fiducia,  entro il 2018, con una delega generica al Governo su una materia fondamentale. Ciò  va contro l'articolo  76 della Costituzione, per il quale “l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”, principi e oggetti  che  mancano del tutto nella legge de quo agitur. Inoltre l'art 72 della Cost prevede che “la procedura normale di esame  e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per disegni di legge  in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa”.

2. Dopo oltre 15 anni di assenza di regole su reclutamento e utilizzo del precariato istituzionalizzato con la l. 143/2004 e  con la l. 128/2013, la Corte di Giustizia Europea con sentenza  26 novembre 2014, ha  condannato l’Italia per violazione della Direttiva 1999/70/CE, avendo costretto al precariato 400 mila  docenti benemeriti privati del diritto al lavoro e alla dignità. Situazione non eliminata dalla legge sulla scuola. La precarietà  e gli stipendi inadeguati di docenti precari e di ruolo violano l'art 36 della Costituzione secondo cui “il lavoratore – tra cui l' insegnante- ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque tale da garantire una vita libera e dignitosa”. E 600 euro al mese per i precari e 1800 euro per i docenti di ruolo  dopo 30 anni non sono tali da garantire  una vita libera e  dignitosa.
Il mancato rispetto della sentenza della corte di Giustizia da parte del Governo  viola: 1) l'art  10 della Costituzione secondo cui “l'ordinamento  giuridico italiano si conforma  alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”,  tra le quali rientra la direttiva 1999/70/CE , nonché  2) l'art 117 della Costituzione secondo cui “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione  nonché dei vincoli derivanti  dall'ordinamento comunitario e  dagli obblighi internazionali”, tali essendo anche quelli derivanti dalla Sentenza della Corte di Giustizia europea  relativa alla stabilizzazione dei precari.

3.  Nella legge  i poteri di gestione  della scuola,  prima affidati  al solo dirigente scolastico , sono stati poi affidati a un organo collegiale. A scegliere gli insegnanti più meritevoli,  sarà un  “Comitato di sette membri, tra cui  il preside , tre docenti insediati dal Consiglio di Istituto e per metà dal collegio dei docenti , un membro esterno, un genitore e uno studente , che individueranno  i migliori  e più impegnati tra i docenti  da valutare” .  Tutto ciò con conseguenze inaccettabili sulla armonia  tra i docenti e sulla imparzialità nella gestione della scuola.  Questa norma si pone in contrasto con la Costituzione . Infatti i criteri di valutazione del merito dei docenti vanno  stabiliti per legge  e non attribuiti a scelte discrezionali di presidi, dirigenti scolastici o comitati di cui fanno parte  membri esterni, genitori e studenti, che non sono né ben informati sul rendimento né imparziali . Infatti l'art 97 stabilisce che “i pubblici uffici sono organizzati  secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità  dell'amministrazione”. Ma viene violato anche l'art 33 della Costituzione sulla libertà di insegnamento: un  docente che dovrà essere giudicato  da un comitato di cui faranno  parte  anche i genitori degli studenti,  un rappresentante degli stessi studenti e un membro esterno,  non sarà più libero,  ma sarà condizionato da interferenza di soggetti non imparziali.

4. Un aspetto centrale del ddl  sulla “Buona Scuola” riguarda  il corretto finanziamento delle scuole private, cd paritarie , e statali. Primo punto  La riforma prevede (art 17) per i contribuenti italiani la possibilità di donare  il 5 per mille  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  alle scuole statali o alle scuole private. Il punto in questione  ha portato  plurime  novità  negative. E ciò per l'aumento dei beneficiari privati  idonei ad ottenere le donazioni.  Passati da 50.000 a quasi 96.000 . Questo metodo di distribuzione  di risorse pubbliche premia le scuole pubbliche o private  che hanno non solo più sostenitori, ma anche sostenitori più abbienti   rispetto a scuole dislocate in zone povere  , andando così ad accentuare  diseguaglianze già esistenti tra le scuole. Ad  esempio,  riceverà un maggior finanziamento la scuola che si trova ai Parioli  a Roma, rispetto alle scuole che si trovano   a Centocelle ,  al Tiburtino e al Prenestino, per non parlare degli istituti scolastici di  paesini poveri  le cui scuole avrebbero un beneficio ancora minore.

5. Appare evidente che con l'art 17 della legge   si  viola 1) l'art 3  1 c della Costituzione che afferma  eguaglianza sociale dei cittadini: ci sarebbero cittadini e studenti di zone benestanti,  avvantaggiati dal  5 per mille,  rispetto a genitori  e studenti, che frequentano scuole di zone con cittadini  con redditi minimi o privi di reddito, che del 5 per mille non fruiranno;  2) l'art 3  2 comma della Cost, perché la Repubblica , sottraendo una parte delle imposte alla scuola pubblica , viene meno, per mancanza di risorse,  al  dovere di  “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale , che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono  il pieno sviluppo della persona  umana” , specie dei più poveri. Questi infatti  non fruirebbero della donazione del 5 per mille  a differenza dei  più  abbienti, e del diritto dovere  dello Stato di istituire  scuole statali per tutti gli ordini e gradi  ex art 33  3) l'art  34 della Costituzione sulla gratuità della scuola pubblica dell'obbligo.

6. Articolo 18  Il cosiddetto School bonus prevede  benefici fiscali per chi versa denaro alle scuole. La  norma contrasta con almeno tre articoli della Costituzione. Anzitutto con l'art 53 perché i più ricchi  godranno di benefici fiscali previsti a favore di coloro che in cambio di “erogazioni liberali in favore di istituzioni scolastiche” anche private. Invero  l'art 53 della Costituzione,  prevede che  “tutti sono tenuti a concorrere  alle spese pubbliche – tra cui quelle per la scuola pubblica- in ragione della loro capacità contributiva”; i più abbienti fruiscono di benefici fiscali a scapito della scuola pubblica. Se tali fruitori   pagassero   le somme dovute a titolo di imposta, lo Stato potrebbe dare attuazione all'articolo 33 della Costituzione, secondo cui  “la Repubblica  istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. La norma viola anche  il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ex art 3, esistendo lavoratori che vivono in zone  o paesi ove queste erogazioni liberali – che tali non sono- non si verificano. Con l'ulteriore paradosso che se i cittadini  benestanti   pagano al fisco interamente  le somme  dovute , le scuole pubbliche non fruiscono di “strutture , manutenzione e potenziamento “, di cui godono  i paesi e le zone in cui vivono evasori fiscali.

7. Articolo 19 (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica)
Ultima modifica in materia di agevolazioni fiscali  consiste nelle detrazioni IRPEF, in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli in scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole sopra indicate. La disposizione de quo riguarda di fatto  solo le spese sostenute per la frequenza di scuole private e prevede una detrazione dall’IRPEF pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza delle scuole sopra indicate. In tal caso vi è il finanziamento delle scuole private  grazie alle somme versate dai contribuenti soggetti all'IRPEF, con una evidente violazione dell'art 33  terzo comma della Costituzione secondo cui “ enti e privati hanno i diritto di istituire  scuole e istituiti di educazione senza oneri per lo Stato”, mentre in questo caso gli oneri per lo Stato sono rappresentati dalle detrazioni IRPEF che  vanno a favore della scuola privata per le quali non si applica l'art 34 della Costituzione, essendo esse scuole non gratuite. E sarebbe violato anche l'art 53 della Costituzione  sul principio che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in proporzione della loto capacità contributiva.

8. Per contro , nessun beneficio va alle scuole pubbliche e alle famiglie non abbienti dall'art 19. In realtà  i senza reddito o quelli con reddito minimo  hanno comunque  il dirittodovere  di inviare  i figli a scuola pubblica che è  gratuita , in base all'art  34 della Costituzione che stabilisce “l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.  Le sole scuole che fruiranno del finanziamento sono le scuole private. Che non sono gratuite. La norma (art 19) comporta come conseguenza  che   ingenti risorse pubbliche  sono sottratte alla scuola pubblica, sicché la Repubblica, ancora una volta , non adempie, per mancanza di fondi,  al dovere di  “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e privato che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza , impediscono  il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti  i lavoratori alla  organizzazione politica  economica e sociale del Paese”.

9. Individuate le principali novità introdotte in materia di agevolazioni fiscali dalla  legge non ci resta che analizzare la scelta politica portata avanti dal governo :  le presunte agevolazioni mostrano  la volontà di riformare sensibilmente il modello di scuola italiano, non solo da un punto di vista strutturale, ma soprattutto da un punto di vista culturale, sociale ed economico. E' evidente la spinta sempre più netta verso un sistema di finanziamento pubblico della scuola privata e un finanziamento  privato della scuola pubblica, in netta contrapposizione con l’idea di istruzione pubblica, di qualità e accessibile a tutti così come previsto dalla Costituzione agli articoli 3 , 9, 33 e 34.  Nel nostro caso sarebbe violato  l'art 9 della Costituzione, secondo cui  la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, poiché la  destinazione delle risorse alla scuola priva non lo consentono.

10. Il nostro appello ad agire ai sindacati confederali è caduto nel vuoto: una sterile e inutile critica  è l'ultimo atto di una sostanziale inerzia di fronte alla legge.  Si può pensare di difendere la  scuola pubblica con discorsi moralistici come “la legge non risolve il problema del precariato, mortifica la partecipazione e la collegialità, non rispetta la libertà di insegnamento, propone una idea distorta di valutazione e di merito” ? Mentre  nessuna iniziativa decisiva  contro la legge  vi è stata da parte dei sindacati? Le parole sono e restano vacui suoni, e la strada per la perdizione  è stata sempre accompagnata a finte proclamazioni  di devozione a un ideale: la libertà e l'eguaglianza dei diritti sociali  non si attuano con quello che si dice , ma con l'applicazione e l'azione, mancate nel momento più grave  dell'attacco alla Costituzione, il cui nome e le cui violazioni  non compaiono  nel manifesto dei sindacati.

Queste osservazioni  affido alla Sua attenzione, signor Presidente, segnalando  i molteplici profili di incostituzionalità della legge  nella speranza che Ella,  in base agli artt 54 e 74 della Costituzione, possa chiedere alle Camere una nuova deliberazione sul disegno di legge sulla Buona Scuola.

Con i sensi della più alta considerazione

Ferdinando Imposimato

9 luglio 2015

giovedì 4 giugno 2015

La sorte di Vincenzo De Luca

La sorte di Vincenzo De Luca è segnata: deve essere sospeso dalla carica. La legge Severino prevede la sospensione  immediata  dell'eletto proclamato subito dopo la condanna , anche non passata in giudicato  per abuso in atti di ufficio. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che a esprimersi  sui ricorsi contro l'applicazione della Severino sono i Giudici ordinari e non quelli amministrativi. La prima conseguenza è che decadono le questioni sollevate dal Tar davanti alla Corte Costituzionale perché proposte da un giudice che non aveva giurisdizione. Nel caso della Campania, De Luca potrà essere proclamato eletto, ma subito dopo dovrà essere sospeso, contrariamente a quanto sostiene Raffaele Cantone. E dovrà essere il Presidente del Consiglio Matteo Renzi a firmare il decreto di sospensione. Si tratta di un atto dovuto. Come avvenne per il Presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti. Nè può pensarsi a un ritardo procedurale o a una  valutazione discrezionale dell'esecutivo, poiché la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la sospensione è un atto vincolato  per cui  non esiste potere discrezionale da parte del Capo del Governo o del prefetto. Del resto lo stesso Vincenzo De Luca ritiene che la legge Severino sia immediatamente applicabile, tanto da avere  implicitamente sollecitato il  Governo a una sua modifica tempestiva. Quanto alla  ipotesi di un rallentamento della procedura amministrativa , se fatta per consentire a De Luca di preparare un programma di Governo, di nominare il vice e la giunta regionale, tale condotta  dilatoria potrebbe integrare a sua volta il delitto di abuso di ufficio mediante ritardo  doloso. La Corte Costituzionale ha già  spiegato che la “sospensione obbligatoria integri un vero e proprio impedimento  del Presidente che gli preclude l'esercizio delle attribuzioni connesse alla carica con conseguente impossibilità di compiere qualunque atto”.  Quanto alla incostituzionalità della legge Severino  per eccesso di delega (ar76 Cost) in quanto  la legge-delega avrebbe collegato le conseguenze della sospensione o della decadenza unicamente alle sentenze di condanna definitive, e non anche a quelle non definitive, i giudici del Consiglio d Stato  evidenziano che il concetto di "sospensione" implica di per sé il riferimento a un presupposto ( la condanna penale) non ancora definitivo: se il Parlamento ha voluto mantenere, a fianco della misura della decadenza, anche la possibilità della "sospensione" della carica elettiva, ciò ha fatto - evidentemente - sull'implicito presupposto che tale misura (a differenza della decadenza, che si appoggia a una condanna definitiva) non può non inerire che a una condanna non definitiva, in linea con la natura tipicamente cautelare che la pervade. E laddove il legislatore delegante ha fatto riferimento all'istituto della "sospensione", ha richiamato la necessità che anche le sentenze non definitive di condanna  possano assumere un importante ruolo nel delineare il complessivo istituto dell'incandidabilità, quantomeno sotto l'aspetto dell'anticipazione  degli effetti preclusivi sulla carica elettiva, tipici della sentenza definitiva. Da qui deriva che Vincenzo De Luca deve essere sospeso e nel frattempo  non sembra potere non solo fare programmi ma neppure nominare  il vice e la giunta. E che occorre procedere a nuove elezioni.

Difesa collettiva della Costituzione contro i demagoghi