venerdì 23 maggio 2008

I diritti inviolabili in una società multiculturale. La Costituzione e la Carta di Nizza del 2000.

I diritti inviolabili in una società multiculturale. La Costituzione e la Carta di Nizza del 2000

1.     Le radici della Costituzione repubblicana . Il fondamento di tutte le leggi vigenti in un determinato ordinamento è la Costituzione, che in ogni paese dovrebbe essere garante di libertà. Ma non si può accettare un concetto formalistico di legge costituzionale che sempre ed in ogni paese sia garante di libertà .La storia ci insegna che così non è. La Costituzione di Hitler e quella di Stalin, pur essendo leggi, non hanno tutelato la libertà. Ed allora dobbiamo accedere ad una concezione garantista e concreta di Costituzione. Il nesso tra libertà e legge perde così la certezza che lo ha cementato per millenni. Nulla vieta che il tiranno eserciti la sua tirannide in nome della  costituzione  e mediante ordini travestiti da leggi. 

La nostra Costituzione é democratica poichè, a differenza della Costituzione fascista, é il frutto della volontà della  stragrande maggioranza del  popolo : essa pone al primo posto , nella gerarchia dei valori , non lo Stato ma la tutela della persona umana e  il  lavoro ,  e rifiuta  qualsiasi concezione utilitaristica del lavoro come entità economica da trattare come merce di scambio .

Le sue fonti ideali si trovano nelle costituzioni dell'Antica Grecia di cui parlano  Tucidide ed Erodoto,  i primi storici a parlare di  democrazia. Noi guardiamo al passato ( anamnesi) per capire il presente ( diagnosi) e prevedere e plasmare il futuro (prognosi) ,  evitando errori nell'accettare riforme pericolose in nome della governabilità.

Erodoto, parlando dell’abbattimento della tirannide dei Magi in Persia, fa dire ad Otane, uno dei protagonisti della rivolta, chiamato a decidere su quale forma di governo darsi,: “anche il migliore degli uomini, una volta salito a tale autorità, il potere assoluto lo allontanerebbe dal suo solito modo di pensare. Dai beni presenti gli viene, infatti, l’arroganza, mentre sin dalle origini è innata in lui l’invidia. E quando ha questi due vizi, ha ogni malvagità, perché molte scelleratezze le compie perché pieno di arroganza oltre che di invidia. Eppure, un sovrano dovrebbe essere privo di invidia dal momento che possiede tutti i beni. Invece egli si comporta verso i cittadini in modo ben differente, è invidioso che i migliori siano in vita e si compiace dei cittadini peggiori ed è prontissimo ad accogliere le calunnie. Ma la cosa più sconveniente di tutte è questa, se qualcuno lo onora moderatamente, si sdegna di non essere onorato abbastanza, se invece uno lo onora molto si sdegna ritenendolo un adulatore. Il Governo popolare invece anzitutto ha il nome più bello di tutti, l’uguaglianza dinanzi alla legge, in secondo luogo niente fa di quanto fa il monarca, perché a sorte esercita le magistrature ed ha un potere soggetto a controllo e presenta tutti i decreti all’assemblea generale. Io dunque propongo di abbandonare la monarchia e di elevare il popolo al potere, perché nella massa sta ogni potenza” (Erodoto, III, 80). Erodoto era convinto che la potenza di Atene fosse legata alla democrazia cioé al potere del popolo: “Gli ateniesi cresceranno in potenza: è chiaro non da questo solo esempio, ma sotto ogni riguardo che l’uguaglianza è un bene prezioso, gli ateniesi quando erano sotto i tiranni non erano  superiori a nessuno dei vicini, mentre quando si furono liberati dai tiranni divennero di gran lunga i primi” (Erodoto,  Storie, V, 78).

2.     Tucidide, contemporaneo di Erodoto, a lungo si soffermò sui mali della guerra e della discordia civile che essa alimenta. E descrisse il trattato di pace tra Atene e Sparta: “Per cinquant’anni vi sia la pace senza inganno e senza danno, per terra e per mare tra gli ateniesi e gli alleati degli ateniesi e i Lacedemoni e gli alleati dei Lacedemoni” (Le Storie, V, 18, Tucidide). E questa pace seguì ad una lunga discussione, in cui i Lacedemoni ricordarono agli ateniesi: “Non è ragionevole che voi, fiduciosi nella potenza attuale della vostra città e di quelle che a lei si sono unite crediate che il favore della fortuna sarà sempre con voi. Gli uomini prudenti  fanno pace soprattutto quando sono in un periodo di prosperità” (Tucidide IV, par. 18 Le Storie) ( art 10 e 11 Costituzione)

3.     . La Costituzione democratica in Grecia. Tucidide diede per primo l'idea della costituzione democratica come governo della maggioranza, e del metodo della preferenza ,  su  una persona  tra le tante , in base al merito, affermando: ”Abbiamo una costituzione che non emula le leggi dei vicini, retta in modo che i diritti civili spettino non a poche persone , ma alla maggioranza, e per questo essa  é chiamata democrazia; di fronte alle leggi, per quanto riguarda gli interessi privati, a tutti spetta  un piano di parità ( la legge é uguale per tutti articolo 3 Costituzione ), mentre per  quanto riguarda la considerazione pubblica  nell'Amministrazione dello Stato,  ciascuno é preferito a seconda del suo emergere in un determinato campo, non per la provenienza da una classe sociale più che per quello che vale (art 51 costituzione). E per quanto riguarda la povertà, se uno può fare qualcosa di buono alla città, non ne é impedito dalla oscurità del suo rango sociale. “ ( Tucidide Le Storie 37) Pericle esaltò la democrazia e la civiltà di Atene, poiché egli perseguiva non l'interesse privato ma il bene comune , l'interesse generale della città. Al punto che nonostante sue scelte impopolari in politica estera,  il popolo lo rielesse poiché ”per tutto il tempo  in cui guidò la città in periodo di pace, la condusse con moderazione a così la mantenne sicura ed essa sotto il suo governo divenne grandissima”( Tucidide Le Storie  )

4.     .I principi della nostra Costituzione . Molte costituzioni non sono democratiche.  La nostra è una costituzione democratica ed antifascista . Poiché – disse Moro-  è nata dalla comune battaglia degli italiani   nella lotta di liberazione contro il fascismo,  per l'affermazione della dignità dell'uomo e del lavoratore contro ogni forma di mortificazione della sua dignità. Essa contiene i principi di garanzia che sono l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la libertà di opinione, la libertà di associazione, la tutela della scuola pubblica, la difesa del lavoro e della sua dignità, la difesa dei diritti  inviolabili dell'uomo.  E contiene un sistema di regole,  pesi e contrappesi, con un perfetto equilibrio tra i poteri.  Senza che nessuno prevalga sugli altri.

Secondo Calamandrei la Costituzione si fonda su quattro grandi libertà, inalienabili ed indisponibili, sottratte ad ogni potere , sia allo Stato sia al mercato. Esse sono la  libertà personale, ovvero l'immunità da arresti arbitrari e da torture,   di coscienza e di pensiero , che implica il diritto di manifestare le proprie opinioni , la libertà di  riunione, che implica il diritto di protesta collettiva,  ed associazione, che permette la libera formazione di partiti e di sindacati, i principali soggetti della vita democratica.  Secondo  Piero Calamandrei,  i diritti  di libertà individuali sono precondizioni della democrazia,  mentre i diritti sociali, da riconoscere a tutti gli uomini,  sono precondizioni della libertà individuale.  Essi sono i diritti inviolabili riconosciuti dall'art 2 della Costuzione: il diritto alla vita, alla salute, al sapere,  all'ambiente , alla casa, al lavoro dignitoso, alla pace, ad un giusto processo, alla libertà, alla legalità, alla sicurezza. L'articolo 2 riconosce i diritti inviolabili ( o diritti sociali), mentre  l'art 3 li rende effettivi non solo riconoscendo l'uguaglianza di fronte alla legge , ma anche l'obbligo dello Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ,  limitando di fatto  la  libertà e l'eguaglianza dei cittadini. impediscono  il pieno sviluppo della persona umana e la piena  partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato.

5.     Il principio di legalità. La certezza del diritto- La legge

Il principio di legalità é affermato dall'art 25 della Costituzione secondo cui  “nessuno può essere  punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. Ci può essere anche un'azione socialmente riprovevole ma se non é prevista dalla legge come reato, non é punibile. Inoltre la legge deve essere chiara e comprensibile da tutti ( principio di tassatività).  La certezza del diritto è la condizione indispensabile per garantire i cittadini contro i possibili arbitri del potere e dei giudici Laddove esiste una legislazione incomprensibile, confusa e contraddittoria, lì c’è l’abuso. L’essenza delle libertà civili consiste nel diritto di ogni uomo di rivendicare la protezione delle leggi. La libertà nelle democrazie tende a proteggere il cittadino dall’oppressione attraverso le leggi. Cicerone diceva: omnes legum servi sumus ut liberi esse possimus, siamo  tutti servi delle leggi al fine di essere uomini liberi. Il punto essenziale è sempre questo: siamo liberi quando obbediamo a leggi e non a padroni. La libertà politica è libertà nella legge e mediante leggi. Ai greci non riuscì di fissare i nomoi, le loro leggi. Nella Grecia antica il popolo faceva e disfaceva il diritto a suo piacimento, sicché il potere politico era senza limiti. Per arrivare ad un sistema giuridico che vincola il potere politico fu necessario il costituzionalismo liberale, lo stato di diritto. Kelsen notava che una democrazia «senza quella autolimitazione che rappresenta il principio della legalità si autodistrugge». Se la democrazia dei moderni ricomprende in sé le nozioni di libertà e di legalità, intesa questa come legalità costituzionale, si ha la liberal democrazia. Rousseau affermava che la libertà «è fondata dalla legge e nella legge». Nel discorso sull’Ineguaglianza osservava: «Nessuno di voi è così poco illuminato da non sapere che là dove viene meno il vigore delle leggi e l’autorità dei loro difensori, non vi può essere né sicurezza né libertà per nessun». E concludeva: «La libertà segue sempre la sorte delle leggi, essa regna e perisce con queste; nulla mi è noto con maggiore certezza».

Ma le leggi non possono essere partorite né dalle masse né da legislatori incapaci. I referendum popolari sono un modo improprio di creare e abrogare le leggi. I referendum abrogativi tendono sovente a creare nuove leggi, ma in realtà producono vuoti pericolosi che spesso non vengono colmati da leggi chiare. Rousseau si chiedeva: «Come potrà una moltitudine cieca, che spesso non sa quel che vuole perché solo di rado sa quel che per lei è bene, mettere in esecuzione da sé una impresa di tanta mole e tanto difficile come un sistema di legislazione? ». In concreto il problema, per Rousseau, poteva essere risolto legiferando il meno possibile. Egli ricordò che gli ateniesi persero la loro democrazia perché ciascuno vi proponeva leggi a sua fantasia, mentre invece è la antichità delle leggi che le rende sante e venerabili. “Lo Stato ha bisogno di ben poche leggi”. Il punto è dunque che le leggi di Rousseau sono poche, generalissime, fondamentali, antiche e pressochè immutabili. Nel contratto sociale egli invoca un legislatore – un Mosè, un Ligurco, un Numa, - e cioè un uomo straordinario nello Stato che assolve una funzione particolare e superiore che non ha niente in comune col regno umano.

Ma le leggi- dice Giovanni Sartori- non sono fatte dalla volontà generale e non sono fatte una volta per sempre, esse sono sempre da fare. Tanto più che non sempre la legge è una normativa caratterizzata da contenuti di giustizia. Per millenni si è ritenuto che la legge dovesse incorporare valori di giustizia. In realtà la legge è IUS dalla radice iubeo,comando”, il quale può non avere contenuti di giustizia.

Spesso la legge viene sciupata per quattro  aspetti, la inflazione, la loro cattiva qualità, la perdita di certezza e la perdita di generalità. Si tratta di leggi nel nome ma di non leggi nella sostanza. Davvero un orrendo pasticcio la cui prima conseguenza è una proliferazione di leggi che perciò stesso svaluta le leggi. Nel nostro sistema manca spesso la chiarezza delle leggi e la coerenza del sistema legale poiché molto spesso le leggi si sovrappongono e si contraddicono. La certezza del diritto viene meno perché il continuo mutamento dello stato delle leggi e la loro inosservanza in vista di possibili e frequenti condoni  rende i comandi poco affidabili. È il caso della concessione continua di condoni , che sono ingiusti per coloro che hanno subito la sanzione immediata rispetto a chi si è giovato di tecniche dilatorie.

Le leggi sono sempre più settoriali e parziali, favorendo alcuni e danneggiando altri. Oggi l’edificio della libertà nella legge è sostenuto dai diritti umani e cioè dalla sua conformità a quei diritti. La conseguenza di tutto questo è la ineffettività delle leggi che sono ignorate, violate e disapplicate dai cittadini.

6.     .La Costituzione e gli  stranieri. Nell’ambito  degli extracomunitari, ci sono centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori extracomunitari che vivono  e lavorano in Italia, ma non non godono dei diritti sociali   garantiti dalla Costituzione solo ai cittadini italiani.   Extracomunitari che lavorano e non sono dediti al delitto,  che  danno ricchezza all’Italia, ma non possono lavorare da regolari e non possono vivere una vita decente , dignitosa. La  causa di questo  disagio è una discutibile legge del 1998 (varata dal governo  di centro sinistra), ma soprattutto la sua  applicazione da parte  del Ministero del Lavoro; secondo cui si può lavorare da regolari solo se si viene invitati  dal datore di lavoro mentre si è nel proprio Paese di origine. Ciò significa che un datore di lavoro dovrebbe  assumere una persona sconosciuta senza conoscerne le capacità lavorative. Ciò è fuori dal mondo!Questo non avviene per cui l’extracomunitario è costretto ad entrare in Italia da clandestino ed essere assunto “a nero”.Questa realtà  provoca un sottobosco di illegalità  di cui sono vittime gli extracomunitari clandestini, esposti ad ogni abuso, soprattutto dai datori di lavoro.  Molti sono anche vittime di morti bianche per l'assoluta mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro;  e di  gravi ed irreparabili errori  giudiziari, più frequenti nei confronti degli extracomunitari per l'assoluta mancanza di ogni difesa da ogni forma di delitto che viene loro attribuito solo per la loro razza.

7.     . La interpretazione rigorosa della Costituzione.  Purtroppo  una parte della magistratura penale, come ha rilevato Magistratura Democratica,  é   rigorosa nell'applicare una legislazione in materia di stranieri  che é  in contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo garantiti da convenzioni internazionali.

La discriminazione degli stranieri anche regolari é  consentita da una interpretazione restrittiva della Costituzione repubblicana. Che tutela alcuni dei diritti inviolabili solo con riferimento ai cittadini italiani. Mentre l'articolo 2 stabilisce che “ la Repubblica  riconosce e garantisce  i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale”, subito dopo, l'art 3,  limita il riconoscimento e la tutela ai cittadini che “ hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E di seguito riconosce ai cittadini il diritto al lavoro ( art 4)  , il diritto di circolare  liberamente in ogni parte del territorio nazionale ( art 16), di riunirsi pacificamente ( art 17), di associarsi ( art 18).  Eppure si tratta di materie che riguardano  diritti già riconosciuti dallo ius gentium: il diritto di sfuggire alla fame , alle guerre, alle dittature.

 

 

8.     . Le convenzioni internazionali. Questa tendenza a limitare i diritti ai cittadini si pone in contrasto con la dichiarazione dei diritti dell'uomo proclamata dall'ONU in NY il 10 dicembre 1948 , laddove si afferma  ( art 1) che “ tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità a diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza “, e  che ( art 2) “ ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente dichiarazione, senza distinzione di razza , di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”; e che ( art 3) “ ogni diritto alla  vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”; e che ( art 7) “ tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza  alcuna discriminazione, ad una  uguale tutela  da parte della legge” così come “ art 8) “ ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge”; ; e ( art 9) “ nessun individuo potrà essere arbitrariamente  arrestato, detenuto od esiliato” ;  ( art  13)  “ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento entro i confini di ogni Stato; ed ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese”: (art 15) “ ogni individuo ha diritto  ad una cittadinanza” nessun individuo potrà essere privato del diritto di mutare cittadinanza”; ed infine ( art18) “ ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero”  , ( art19) “ di opinione”; ( art 20) “ di riunione ed associazione  pacifica”; e art21); “ ogni individuo ha diritto di partecipare la governo del proprio paese , sia direttamente sia attraverso rappresentanti liberamente scelti”; (art 23) “ ogni individuo ha diritto al lavoro, e a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione”; ad uguale retribuzione per uguale lavoro” (art 26) “all'istruzione”; ( art 27) “ di partecipare alla vita culturale della  comunità”.

9.     Con molto ritardo,  l'Europa ha riconosciuto questi diritti fondamentali nella “ carta dei diritti dell'Unione Europea”, approvata dal parlamento europeo il 14 novembre del 2000. Nel bill of rights europeo  vi é un ampio ventaglio di nuovi diritti  sconosciuti dalle principali costituzioni nazionali o limitati ai cittadini dei singoli paesi, con una discriminazione inaccettabile. La Carta di Nizza   garantisce la protezione di nuovi diritti raggruppati attorno ai valori fondamentali della dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia e cittadinanza, attorno ai quali si realizza la  ricomposizione dei beni primari che integrano la dignità di ogni individuo e così un modello di costituzionalizzazione della persona, capace di offrire una traccia garantista unitaria e imprescindibile per l'attività giudiziaria all'interno dell'Unione .

10. Non c'é dubbio sulla efficacia vincolante della “Carta” come “elenco espressivo delle tradizioni costituzionali comuni” che  ha avuto in questi otto anni grandi riscontri  sia dalla nostra Corte Costituzionale  che dalla Corte dei diritti umani sino alla storica sentenza del 27 giugno 2006 della Corte di Giustizia della Comunità europea che finalmente ha citato la Carta di Nizza e l'ha applicata come parametro di legittimità di una direttiva europea. Basta ricordare che l'articolo 10 della Costituzione italiana  stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. E tra queste sono certamente  la dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo dell'ONU del 10 dicembre 1948 e  la Carta di Nizza  del 14 novembre del 2000.

Tuttavia sono in ogni caso evidenti i riflussi dovuti ad una legislazione nazionale  che si annuncia in contrasto con i diritti umani sanciti dalla Carta di Nizza e dalla Dichiarazione Universale del 1948 . E bene ha fatto MD a richiamare l'attenzione dei magistrati ordinari circa la loro qualifica di “organi” dell'Unione, premessa di un forte impegno della magistratura italiana a essere convinto attore preposto alla applicazione della carta dei diritti fondamentali del 14 novembre del 2000, anche in contrasto con la legislazione nazionale che non sia ad essa uniforme;  fermo restando il dovere di un impegno senza quartiere di rispetto della legalità internazionale e di  lotta al terrorismo ed al crimine organizzato locale e transnazionale,  specie in difesa dei bambini e delle donne.

11.  L'articolo 11 della Costituzione  é proiettato verso il futuro. Esso stabilisce che “l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente , in condizioni di  parità con gli altri Stati , alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni ; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Il perseguimento della pace non significa però il venir meno del dovere  sacro di difendere la Patria che  riguarda tutti i cittadini. Secondo l'art 52 “la difesa della patria é sacro dovere del  cittadino. Il servizio militare é obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici”.

12.  Il governo mondiale. Si tratta di una visione lungimirante del rapporto tra gli Stati, con uno sguardo verso nuove organizzazioni  internazionali in vista della pace e dello sviluppo tra i popoli. Il rischio di una guerra mondiale nucleare è crescente, con il crescere delle potenze dotate di  armi atomiche: tra queste Iran e Siria.  Non si può  disconoscere  alle Nazioni Unite il ruolo di garante della convivenza pacifica e della legalità internazionale.  L’Europa potrebbe svolgere un ruolo decisivo in questa fase. Che gli Stati Uniti pensino, da soli, di vincere ogni forma di guerra, quella convenzionale e quella contro il terrorismo è pura follia.

 “Esiste una sola via di uscita”, scrisse  Albert Einstein  sessanta anni fa: “la creazione di una  organizzazione  soprannazionale sostenuta da una forza militare  posta sotto il  suo  esclusivo controllo , che possa impedire allo stato individuale di muovere guerra”. “Solo quando queste condizioni saranno soddisfatte” , aggiunse,  “potremo avere qualche garanzia di non doverci dissolvere nell’atmosfera, dissolti in atomi”. Einstein  sosteneva  che la realizzazione di una organizzazione internazionale di tal genere non poteva attendere il lento evolversi di un graduale processo storico. “L’obiettivo è di trasformare le Nazioni Unite in un Governo mondiale dotato di una  capacità militare. Fino a quel momento, vi è il rischio crescente che i paesi dotati di armi nucleari  facciano ricorso alla guerra preventiva”. “ Più della volontà di potenza – disse Einstein- sarà la paura di un attacco improvviso a costituire una spinta verso la guerra preventiva ( vedi Iran). La sola via è quella di sottrarre ai singoli Stati la facoltà di utilizzare la propria forza militare, trasferendo tale potere ad un’autorità soprannazionale, costruita attraverso un riassetto delle Nazioni Unite. Riconoscendo che il Consiglio di sicurezza non rappresenta più l’assemblea generale. E’ arrivato il momento di un adeguamento delle NU alla nuova realtà internazionale, messa in grado di risolvere i conflitti internazionali, contrastando la guerra preventiva decisa dai singoli Stati. La strada da percorrere è  quella di  riscrivere le regole , rispecchiando “ le responsabilità internazionali dei membri “, modificando in modo radicale il metodo delle rappresentanze alle NU. Per raggiungere questo obiettivo,  Sergio Romano propone alcuni parametri  per  stabilire la nuova rappresentanza che sono: il “ peso demografico dei vari paesi, il prodotto interno lordo, l’impegno assistenziale verso i paesi poveri, il livello culturale e scientifico e la quota di partecipazione al commercio internazionale”.  Più giusta appare la proposta  di Albert Einstein. I popoli del mondo devono  sentirsi rappresentati in modo giusto e proporzionale. La soluzione è che  i rappresentanti siano eletti direttamente dal popolo, divenendo responsabili di fronte all’elettorato.  La centralità delle NU deve risiedere in questa fase di transizione non nel Consiglio di Sicurezza ma  nell’Assemblea Generale, che dovrebbe restare riunita in permanenza per tutto il periodo critico della transizione. Se costantemente impegnata al lavoro, essa potrebbe intraprendere rapidi ed efficaci passi in tutte quelle aree esposte al pericolo per la pace. L’Assemblea non dovrebbe delegare i propri poteri al Consiglio di sicurezza, specie  finché l’attività del Consiglio resta paralizzata dai provvedimenti di veto. Come solo organismo competente ad assumere l’iniziativa con audacia e risolutezza, le NU dovrebbero adoperarsi fin da subito per creare le condizioni necessarie per la sicurezza internazionale, gettando le fondamenta di un reale governo mondiale..

 

13.  La costituzione secondo Moro. “La nuova Costituzione contiene nella sua struttura un pericolo abbastanza grave- disse Aldo Moro-. Essa , infatti, allinea nei suoi articoli, sullo stesso piano giuridico, cioé con uguale formalità e legalità, principi inerenti alla natura e dignità della persona umana – i cd detti diritti inviolabili-  e norme costitutive di una ben individuata organizzazione politica. Nella prima serie non si ha propriamente Costituzione, ma riconoscimento dei principi fondamentali della socialità, sui quali non solo questa nostra Costituzione ma molte altre  potrebbero essere costruite. Proprio questi sono i principi  che non dovrebbero mai essere oggetto di revisione costituzionale perché alterarli significherebbe  condannarsi al ridicolo, al disordine, alla tragedia. Ora può avvenire che individui o gruppi, avversando in tutto o in parte le norme essenzialmente politiche della seconda parte, che rappresentano una soluzione , ma non l'unica possibile,  del problema politico, fossero indotti ad avversare tutta la Costituzione in blocco, compresi quei  principi di altra natura che vi sono inseriti”. “E perciò è necessario che tutti gli uomini di buona volontà siano concordi nella difesa di quei principi fondamentalmente umani e cerchino di trascriverli, prima che sulla carta, sulla viva pagina dei cuori” ( Aldo Moro scritti e discorsi 1940 1948 ed Cinque Lune). Il pericolo prospettato   si   profilò proprio nei termini in cui lo paventò Moro. E questo perché  la riforma del centro destra  non solo modificava  l'organizzazione politica dello Stato, ma  intaccava   i principi  fondamentali  della prima parte  che secondo Aldo Moro,  Piero Calamandrei  e Giuseppe Dossetti  sono  immodificabili.  

 

14.  Le riforme. Diciamo subito  che il progetto di presidenzialismo o premierato, che sembra riemergere,  va contro la democrazia parlamentare. La storia ci  insegna che i poteri straordinari  nelle mani di una sola persona sono pericolosi.  Ne farebbero una specie di monarca assoluto. In passato  il passaggio dalla democrazia  al  fascismo avvenne con  una nuova Costituzione, la cd Costituzione fascista,  che conferiva  al primo ministro poteri eccezionali,  con una legge elettorale impersonale, la legge Acerbo, che eliminava il voto di preferenza.  

 Con la riforma  bocciata dal referendum  si introduceva di fatto una repubblica presidenziale con  l’elezione diretta del Primo Ministro  con il rischio di involuzioni autoritarie. La legittimazione del premier deriverà  non più dal parlamento ma dagli elettori i quali votano  il primo ministro collegato  con i candidati o con  una o più liste di candidati.  Viene in tal modo  cancellata la forma di governo parlamentare  che fu una solenne scelta dell’Assemblea Costituente.  Anzitutto una notazione  terminologica. Il nome di Primo Ministro venne introdotto nel nostro ordinamento con  la legge 24 dicembre 1925 n2263, che fu considerata uno  dei pilastri della cosiddetta Costituzione fascista.

In realtà la riforma  prevedeva  di fatto una forma di premierato assoluto. Il premier ( e non il governo)  determina la politica , può nominare e revocare i ministri e sciogliere il Parlamento.  senza che il Presidente della Repubblica possa  minimamente interferire.   Egli  avrà il potere di gestire una sua maggioranza in Parlamento, senza necessità di investiture istituzionali o di fiducia.  Dopo la nomina formale da parte del Presidente della Repubblica,  il Primo Ministro si presenta  alla Camera soltanto per illustrare il suo programma. D'altra parte sarà sufficiente al Primo Ministro mantenere il sostegno di un piccolissimo numero  di deputati della sua maggioranza per impedire la formazione di una nuova maggioranza. Anche quando la maggior parte degli appartenenti alla maggioranza iniziale si sia dimostrata favorevole al cambiamento del premier. E ciò perché era esclusa a priori qualsiasi incidenza  del voto dei deputati appartenenti alla minoranza e dei deputati dissidenti. Si creava, così, una  relazione di autentica dipendenza della Camera dei deputati dal Primo Ministro. Che poteva porre ad nutum la questione di fiducia, con il meccanismo perverso che la camera era automaticamente sciolta nel caso in cui la mozione è respinta.  Il primo ministro aveva un potere enorme,  superiore  persino  a quello  conferito  al  Presidente degli Stati Uniti, che non può incidere sui poteri spettanti  al congresso.  E sarebbe stato  più forte  verso l’ opposizione, che è  parte integrante della sovranità popolare.     In tal modo il Parlamento nazionale, che legifera su diritti e libertà fondamentali dei cittadini, sul lavoro, sulla indipendenza dei magistrati, sul pluralismo della informazione, sui sistemi elettorali  e sui conflitti di interesse, perdeva la sua centralità e la sua libertà perché  condizionato dal perverso congegno che univa   voto bloccato e questione di fiducia posta dal primo ministro.

15.  Il presidenzialismo negli USA Quanto all'aumento dei poteri del primo ministro, dobbiamo ricordare ciò che accade negli Stati Uniti, paese di democrazia collaudata.  Negli Stati Uniti, chi decide la guerra? Il congresso? O il Presidente? E se GW Bush decide di attaccare un paese, e contro di esso l'uso di armi atomiche, il congresso degli Stati Uniti può bloccare l'ordine di GW Bush? E le Nazioni Unite che potere hanno? La risposta è che a decidere su queste questioni vitali è sempre e solo GW Bush. La Costituzione  americana conferisce al Presidente , secondo la Corte Suprema, il potere di “comandante in capo delle Forze Armate”. Ed il congresso non può bloccare la decisione. Ciò dimostra la pericolosità del presidenzialismo.

16.  Il federalismo. La riforma di tipo federale mette in pericolo l'unità e l'indivisibilità della  Repubblica sancita dall'articolo 5 della Costituzione.  Già la improvvida riforma del titolo V della Costituzione  sotto la guida di Giuliano Amato  diede luogo ad un sovraccarico di conflittualità fra i diversi livelli istituzionali aprendo la  strada al  federalismo voluto dalla lega.  Che stravolge l'equilibrio  dei poteri e  indebolisce il nostro paese nella realtà europea ed  internazionale. Ed aumenta notevolmente il costo della politica. In realtà il federalismo tende non a realizzare un miglior governo del paese, ma a proteggere gli interessi particolari della Lega contro quelli dei cittadini delle regioni più povere e contro gli stranieri. Ed intacca settori fondamentali della vita dei cittadini quali la scuola, la sanità e la sicurezza.  La scuola non sarà il luogo del confronto pluralistico di giovani di diverse  culture, etnie e  religioni  ma  quello in cui la formazione dei  giovani si  frantumerà  nelle varie regioni a seconda delle diversità ideologiche, religiose ed etniche. Con il vanificarsi della speranza di costruire una comune cittadinanza democratica secondo i principi di solidarietà e di tolleranza.Nella sanità saranno avvantaggiate le regioni più ricche di fronte alle regioni più povere, meno garantite rispetto ad un bene primario quale è il diritto alla salute. Ciò vulnera  l'idea unitaria dello Stato pensata da Aldo  Moro e Piero Calamandrei quale  “forma fondamentale di solidarietà umana”. E lede il principio immodificabile  (articolo 2) secondo il quale “ è compito della Repubblica  adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Il federalismo nella sanità infatti intaccherà il diritto alla salute   dei cittadini delle regioni povere, che è inviolabile.

Preoccupa il Senato federale della Repubblica per il predominio della  composizione regionale e per la vasta competenza  che ad esso  rimane anche sui  provvedimenti  provenienti   dalla Camera dei Deputati , la cui  rappresentanza è invece a carattere nazionale. Un istituto ibrido , incomprensibile in più punti.  A parte il potere di eleggere 4 membri della Corte Costituzionale, al Senato spetta un groviglio di competenze , tra cui un potere di veto   sugli stessi principi  fondamentali concernenti le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Nonostante l'attribuzione di Camera politica che si vuol  dare alla sola Camera dei deputati.

 


Ferdinando Imposimato

Roma, Maggio 2008

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Difesa collettiva della Costituzione contro i demagoghi